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supplenti e malattia
Una delle criticità più ricorrenti che debbono affrontare i supplenti della scuola riguarda come comportarsi in caso di malattia: può infatti succedere di star poco bene e di doversi assentare dal servizio, e in tal caso è importante non avere dubbi sulla normativa che disciplina l’argomento.
Prima di iniziare è però importante chiarire che vi sono significative differenze fra i contratti annuali (31 agosto), quelli fino al termine dell’attività didattica (30 giugno) e le supplenze brevi: andiamo ad analizzarle assieme.
La normativa per i contratti al 30 giugno e al 31 agosto
E’ il CCNL Scuola art. 19 che regolamenta le assenze dei precari a tempo determinato qualora dovessero ammalarsi: al comma 3 si specifica infatti che
Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche (…) ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
Per quanto concerne invece lo stipendio, al comma 4 si dice che
Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo (6 mesi) il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
In ultimo, nel comma 6 viene chiarito che
Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Ciò comporta però che i periodi di assenza non retribuiti interrompano invece l’anzianità di servizio.
La normativa per le supplenze brevi o temporanee
Qualora a doversi assentare per malattia fossero invece docenti o ATA assunti con contratti brevi si applica l’art. 5 del D.L. 463/1983 (e successiva legge 638 dell’11 novembre 1983). In questo caso
Il personale scolastico ha diritto, nei limiti di durata del contratto (…) alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
La maturazione dell’anzianità di servizio non si interrompe, ma se si superano i 30 giorni il contratto viene risolto.
Nell’eventualità di patologie gravi che comportino terapie invalidanti i giorni di assenza per malattia non vengono sommati al conteggio, e non si interrompono né il computo dell’anzianità di servizio né l’accredito dello stipendio.
Controlli e orari di reperibilità
E’ importante sottolineare che l’assenza da scuola va comunicata alla segreteria presso cui viene prestato servizio non appena possibile (e comunque non oltre l’orario di inizio di lavoro, salvo comprovato impedimento): in accordo alla circolare n. 4/2011 emanata dal Ministero del Lavoro non vi è più l’obbligo di inviare il certificato tramite raccomandata perché è il medico stesso che inoltra copia della comunicazione per via telematica.
NUOVI ORARI REPERIBILITA’
Sin dal primo giorno l’amministrazione potrà disporre controlli (a meno che il dipendente non sia ricoverato in ospedale): l’interessato dovrà celermente comunicare alla scuola l’indirizzo presso cui sarà reperibile tutti i giorni – festivi compresi – dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
Nel caso infine fosse necessario allontanarsi dalla residenza / domicilio per visite mediche o altri giustificati motivi, questi dovranno essere comunicati preventivamente (e documentati, se richiesto).
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