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ferie supplenti
Al termine di ogni anno scolastico (ma non solo, se si pensa ai precari dai mille contratti spezzettati) la domanda si ripropone puntale: come vengono conteggiate le ferie dei supplenti? E si ha diritto al pagamento dei giorni non fruiti?
La risposta è: dipende. Dipende da diverse circostanze sulle quali proveremo qui a fare un po’ di chiarezza.
Ferie docenti a TD (30 giugno / 31 agosto): come conteggiarle
E’ importante innanzitutto chiarire che esiste una differenza sostanziale fra contratti con le due diverse scadenze (30 giugno / 31 agosto) per quanto concerne le ferie: nel caso di supplenze annuali infatti la normativa è identica a quella del personale di ruolo.
Per i docenti impegnati fino al termine delle attività didattiche o con supplenza breve il discorso invece è diverso, e occorre fare riferimento all’art. 19 del CCNL, nel quale si specifica la proporzionalità delle ferie con il servizio prestato in accordo alla seguente proporzione:
360:32 = GG:FF
(dove GG sono i giorni di servizio e FF le ferie maturate, e quest’ultima è ovviamente l’incognita)
Il calcolo su base 32 viene fatto perché quello è il totale dei giorni di ferie di cui i docenti di ruolo dispongono ogni anno, e corrisponde a circa 2,67 giorni/mese.
Ferie docenti a TD (30 giugno / 31 agosto): quando fruirne
L’abitudine suggerisce che le ferie maturate vengano fruite durante i periodi in cui le lezioni sono sospese, e a supporto di tale interpretazione va certamente citata la Legge di Stabilità 2013 n.228/2012 art. 55 secondo la quale il personale docente (sia di ruolo che precario) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni in accordo al calendario scolastico.
Anche la nota 72696/2013 del MEF (pag. 6) ribadisce che “i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre luglio e agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizia e pasquale, i ponti, l’eventuale sospensione per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc…”
Vi è comunque la possibilità di chiedere al massimo ulteriori 6 giorni durante l’a.s., attivandosi però per trovare qualcuno che subentri senza ulteriore aggravio per la Spesa Pubblica.
Ferie maturate con contratti part-time
In linea di massima per i contratti part-time valgono le stesse dinamiche dei contratti ad orario pieno, a meno che questi non possano essere inquadrati come “part-time verticali”: in tal caso si avrà diritto ad un numero di giorni proporzionato al lavoro prestato (non è insomma importante il monte ore quanto piuttosto il numero di giornate lavorative settimanali).
Festività soppresse
Con la Legge 937/77 sono state abolite diverse festività, sia religiose che civili: per compensare la perdita sono stati però introdotti 6 giorni di riposo (almeno 4 dei quali da utilizzare a propria discrezione, ma sempre fra il termine delle lezioni e l’inizio del successo a.s.), principio ribadito nell’art. 14 del CCNL Scuola.
Viene considerata giornata di riposo anche quella in cui cade la festa del Santo Patrono legato al comune dove ha sede la scuola.
E’ possibile chiedere il pagamento delle ferie non godute?
Il DL 95/2012 (art.5) specifica poi che ferie, riposi e permessi della PA vanno fruiti obbligatoriamente, e non vi alcuna possibilità vengano rimborsati.
Ovviamente tale indicazione non si applica al personale supplente (anche con contratto fino al termine delle attività didattiche) ma solo per quanto concerne la “differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Ferie e riposi solidali
In riferimento al nuovo CCNL 2016 art. 46, è possibile cedere “su base volontaria e a titolo gratuito” le giornate di ferie disponibili ma eccedenti le 4 settimane/anno (le quali vanno necessariamente godute) e le quattro giornate di riposo riferite alle festività soppresse di cui abbiamo parlato poc’anzi.
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