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Tredicesima supplenze annuali e brevi
Anche per i lavoratori della scuola – che a differenza di chi è impiegato in molti altri settori non ricevono ulteriori ratei quali la quattordicesima – dicembre è il mese della tanto agognata tredicesima mensilità.
Andiamo dunque a scoprire come viene calcolata e quando viene pagata.
Fonti normative
Partiamo con una curiosità: la tredicesima è “nata” il 27 ottobre 1946.
Per chi volesse approfondire, la normativa cui fare riferimento è la seguente:
Per quanto concerne la scuola in particolare, occorre invece riferirsi all’art. 80 del CCNL 2006-2009 (pag. 73).
Tredicesima mensilità supplenti annuali e brevi
Ai supplenti con contratto annuale – e dunque con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno – la tredicesima viene pagata assieme allo stipendio di dicembre in un’unica soluzione che di solito è anticipata rispetto al giorno 23 del mese (data ordinaria per l’accredito dello stipendio): tale emissione “speciale” usualmente cade intorno al 15 dicembre.
Cedolino con intera tredicesima maturata (supplenza annuale, dicembre)
Ai titolari di supplenze brevi e saltuarie la tredicesima mensilità viene invece riconosciuta mensilmente insieme al rateo stipendiale (se ne può verificare l’importo all’interno del cedolino): nessun “assegno” più ricco, insomma, prima di Natale.
Cedolino con tredicesima “spalmata” mese per mese (supplenza breve)
ATTENZIONE!!!
Che succede se un supplente che ha avuto un contratto annuale non riottiene l’incarico e quindi a dicembre non “produce” cedolino?
Nessun problema, perché quanto dovuto e non riscosso verrà riconosciuto entro il 31/12 con una “emissione straordinaria”.
Come calcolare l’importo della tredicesima
La tredicesima viene calcolata sulla base dei giorni lavorati durante l’anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre), ed è riconosciuta nella misura di 1/12esimo per ogni mese di servizio prestato (o per ogni frazione di mese che superi i 15 giorni). Nel caso di lavoratori part time il calcolo è proporzionato – ça va sans dire – al monte ore.
Sono escluse dal conteggio diverse voci quali detrazioni, assegni familiari, indennità, assegno perequativo, RPD ecc (si fa insomma riferimento al solo “stipendio tabellare”), così come tutte le assenze dovute a malattia, aspettativa, congedo parentale al 30%, congedi straordinari e sospensioni incidono sull’importo (comportandone una riduzione).
Al contrario ferie, festività soppresse, congedi di maternità (o paternità), congedi matrimoniali, permessi “Legge 104” e infortuni professionali sono da considerarsi validi per la maturazione della somma.
E qualora si decidesse di dimettersi dall’incarico?
In caso di dimissioni la tredicesima viene comunque maturata (e conteggiata dal primo all’ultimo giorno di lavoro).
Vi ricordiamo infine che anche sulla tredicesima vengono eseguite delle ritenute previdenziali e fiscali, in particolare INPDAP e IRPEF (quest’ultima con aliquota massima per ciascuna fascia stipendiale), e che l’importo rientra nel conteggio del reddito annuo complessivo del lavoratore.
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