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La nuova stagione di reclutamento della classe docente è ormai alle porte: il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 art. 17 ha stabilito una “fase transitoria” che condurrà al ruolo i docenti già abilitati e specializzati, consistente in un colloquio di natura didattico-metodologica non selettivo. Per tale categoria l’accesso al ruolo sarà – insomma – quasi una formalità.
Il ricorso per l’accesso al ruolo in forma semplificata
Alla luce ciò, il legale Ciro Santonicola ha ideato – primo in Italia – una nuova ambiziosa azione giudiziaria, in sede amministrativa, diretta ad ottenere la pronuncia sulla spendibilità del titolo accademico (per gli insegnanti A.F.A.M. e I.T.P., i dottori di ricerca e gli abilitati o abilitandi all’estero) o del servizio didattico posseduto (per gli insegnanti con attività di docenza 180×3 o con servizio su sostegno anche di pochi giorni) ai fini della partecipazione al “Concorso a cattedra semplificato 2018” che, ribadiamo, non prevederà alcuna prova selettiva.
L’avvocato si è reso gentilmente disponibile – nostro tramite – per dare risposta alle domande provenienti da migliaia di potenziali ricorrenti, docenti non abilitati all’insegnamento che intravedono in questo nuovo ricorso una concreta speranza di riscatto sociale.
L’avvocato Ciro Santonicola, esperto di diritto scolastico.
L’intervista
Avvocato, buongiorno. Siete sempre i primi ad ideare azioni giudiziarie di notevole impatto sociale: da che cosa nasce questa intraprendenza?
Buongiorno a lei. In realtà noi ci limitiamo a raccogliere le numerose esigenze provenienti dal mondo della scuola: il nuovo sistema di reclutamento, per come articolato, presenta a nostro parere evidenti profili di illegittimità dai quali scaturirebbero discriminazioni a catena. E questo non possiamo permetterlo.
Veniamo al nocciolo della questione: in che cosa consiste il ricorso per l’accesso facilitato al ruolo?
Partiamo dalla normativa. Il 31 maggio scorso è entrato in vigore il Decreto Legislativo 59/17, relativo alla formazione iniziale ed al reclutamento dei docenti di scuola secondaria: all’interno di tale decreto è stata prevista una “fase transitoria”, con assunzioni da una nuova graduatoria dove far confluire i docenti già abilitati.
Mi faccia capire: i docenti già abilitati, a differenza dei vecchi abilitati con T.F.A. o con i ricorsi, non verranno più esaminati? Diventeranno “di ruolo” insomma senza sostenere alcuna ulteriore selezione?
Le illustro i termini della questione. E’ previsto che nel febbraio 2018 venga stilata una “graduatoria regionale di merito degli abilitati”: ciò avverrà attraverso uno specifico concorso consistente solo in una prova orale di natura didattico-metodologica e non selettiva.
Si parla di concorso… davvero non ci sarà alcuno sbarramento per l’accesso?
A questo concorso potranno partecipare i soli docenti in possesso dell’abilitazione e/o specializzazione per il sostegno (entro la data di entrata in vigore del Decreto 59/17, 31 maggio 2017) e coloro che siano stati ammessi ai corsi di formazione del T.F.A. sostegno terzo ciclo. Gli assunti dalla nuova graduatoria regionale saranno prima assegnati ad un’annualità di supplenza, ed in caso di valutazione positiva immessi in ruolo già nell’anno successivo.
Sembra molto interessante ma… una domanda sorge spontanea: perché da tale concorso semplificato risultano escluse intere categorie di docenti che reputano di aver ottenuto tale “abilitazione” sul campo, dopo anni e anni di precariato?
E’ proprio su questa riflessione che s’innesta la nostra azione giudiziaria, la quale sfocerà in diverse tipologie di giudizi per categorie omogenee: sarà impugnato il decreto M.I.U.R. disciplinante la citata procedura concorsuale semplificata, nella parte in cui non consente la partecipazione agli Insegnanti A.F.A.M. (ante e post riforma), Insegnanti Tecnico Pratici (I.T.P.), dottori di ricerca, docenti abilitati o abilitandi estero, insegnanti con attività didattico/progettuale (presso scuole statali o paritarie) di 180 giorni per tre annualità o con servizio su sostegno (anche inferiore ai tre anni), affinché non sia persa l’irripetibile opportunità di conseguire l’immissione in ruolo con il nuovo piano di reclutamento agevolato.
Ho capito ma mi sovviene un ulteriore dubbio: a suo parere questa nuova azione potrebbe risultare incompatibile con altri ricorsi in sede amministrativa (AFAM, ITP, dottori di ricerca, 180×3, abilitati o abilitandi all’estero), da molti docenti intrapresi presso il suo studio, tutti finalizzati al conseguimento dell’abilitazione ed in molti casi già sfociati in esiti vittoriosi?
Noi non ravvisiamo nessuna incompatibilità, perché si tratta di azioni giudiziarie diverse: i ricorsi “Abilitazione Docenti” contestano il recente aggiornamento delle Graduatorie di Istituto (triennio 2017/20) e sono diretti all’inserimento nella II Fascia G.I.; il ricorso “Concorso Cattedra 2018” impugna invece il decreto M.I.U.R. che disciplina la procedura concorsuale agevolata per soli abilitati, e mira ad ottenere la partecipazione con la medesima procedura anche per tutte le altre categorie sopra citate (a prescindere dal già avvenuto riconoscimento dell’abilitazione con eventuale altro ricorso).
Ci permetta una osservazione “birichina”: scorrendo la Rete (ed in particolare i social network) si nota come altri legali, successivamente alla pubblicizzazione di questa sua iniziativa giudiziaria, abbiano ancora una volta intrapreso azioni molto simili. La cosa la gratifica?
Siamo onorati di aver avviato un giudizio tanto importante: lo sprone è arrivato dai numerosissimi docenti che ogni martedì pomeriggio accorrono presso lo studio e vi si intrattengono fino a tarda sera, perché essi non si limitano ad acquisire informazioni bensì contribuiscono talvolta in modo decisivo alle impostazioni strategiche degli atti giudiziari.
Se altri colleghi hanno deciso di intraprendere analoghi contenziosi vuol dire che probabilmente esiste un concreto fondamento giuridico nella nostra azione, e ciò ci motiva a portare a compimento l’ambizioso progetto con ancora più convincimento.
A questo punto le chiedo: come si deve fare per aderire al ricorso “Concorso Semplificato 2018” che punta ad aprire nuovi confini nel diritto scolastico, ed entro quali termini?
Lascio a disposizione dei vostri lettori un PDF e anche un file audio in cui approfondisco ogni aspetto nel dettaglio. Ricordo a tutti che le adesioni terminano lunedì 20 novembre 2017.
Grazie Avvocato. Un’ultima cosa: crede molto nella vittoria?
Non saremo mai stanchi di vincere fin quando persisteranno l’illegittimità e le discriminazioni nate con l’avvento della “Buona Scuola” e consolidate attraverso le norme di attuazione della Legge 107/2015. In particolare quella che ha dato vita al nuovo sistema di reclutamento contro cui oggi combattiamo.
SENEX
© Senex 2017 – Riproduzione riservata
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Martino
Buongiorno. L’iscrizione al concorso si può inoltrare anche tramite PEC?
senex
Buongiorno a lei, Martino. La risposta è sì, senza alcuna difficoltà: se poi volesse approfondire l’argomento la rimandiamo all’articolo “Che cos’è la Posta Elettronica Certificata (PEC): pregi e difetti”.
Saluti.
Claudio
Salve buonasera. Io che ho 3 annualità di cui 2 sulla mia classe di concorso e 1 sul sostegno posso partecipare?
La saluto, Claudio.
senex
Claudio, buonasera a lei.
Supponendo che l’anno di sostegno sia stato maturato sulla sua classe di concorso la risposta è sì, lei dovrebbe poter partecipare.
Sia per la CDC che per il sostegno, tra l’altro.
Lu suggeriamo di chiedere comunque conferma all’avvocato, per maggiore sicurezza. Cordialmente.
monia
Faccio parte del Personale Educativo abilitato con concorso e con 3 annualita, vorrei sapere se posso partecipare a questo ricorso e a quello 180×3. Grazie.
senex
Monia, buonasera. Debbo dirle purtroppo che il ricorso in oggetto non è rivolto al personale educativo (classe PPPP).
Spiacenti, cordialmente.