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Lasciare una supplenza per un’altra: quando si può fare

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AGGIORNAMENTO 2020 lasciare una supplenza per un’altra

In taluni casi lasciare una supplenza per un’altra può comportare sanzioni nei confronti del docente che rinuncia all’incarico: vediamo assieme quando è possibile farlo senza conseguenze (e quando invece no).

ATTENZIONE!!!

Con le nuove “Graduatorie Provinciali Supplenze” alcune regole riguardanti la rinuncia ad un incarico al fine di accettare un nuovo contratto sono cambiate: gli schemi qui riportati nascono nel contesto precedente, ma rimangono per lo più validi (eventuali criticità potrebbero essere legate al fatto che una supplenza sia stata attribuita da GPS piuttosto che da GI).

Per tale ragione è sempre consigliato approfondire il tema mediante la consultazione dei documenti ufficiali:

Supplenze brevi, fino avente titolo o annuali

I dubbi riguardano per lo più quei docenti “non di ruolo” che ogni anno accettano incarichi di supplenza più o meno lunghi: cominciamo intanto a fare un po’ di chiarezza sulla questione, spiegando le varie tipologie di supplenza esistenti.

  1. Supplenza breve: ha una durata stabilita fino ad una certa data (può durare anche solo un giorno).
  2. iSupplenza “fino avente titolo”: non ha una durata certa perché l’incarico ha validità fino a quando non si trova appunto il cosiddetto “avente titolo, cioè la persona cui spetta quella cattedra.
  3. Supplenza “fino al termine delle lezioni”: termina con l’ultimo giorno dell’anno scolastico e può essere prorogata (anche giornalmente) per effettuare gli scrutini.
  4. iSupplenze annuali: sono quelle più “sicure” (anche per quanto riguarda la regolarità con cui viene accreditato lo stipendio) e possono durare fino al 30 giugno – detta “fine al termine dell’attività didattica” – o al 31 di agosto.

Lasciare una supplenza per un’altra

Ora che abbiamo esaminato le varie tipologie di supplenza vediamo quando è possibile lasciarne una per accettarne un’altra: in verde Lasciare una supplenza per un’altra ciò che è consentito, in rosso Lasciare una supplenza per un’altra le scelte che non si possono fare.

  • iLasciare una supplenza “fino avente titolo” per una supplenza breve con data certa
  • Lasciare una supplenza breve con data certa per una supplenza “fino avente titolo”
    • Esiste però un’eccezione: la supplenza si può lasciare nel caso si accetti un nuovo incarico su posto di sostegno.

  • iLasciare una supplenza breve con data certa per un’altra supplenza breve
    • Non si può fare neppure quando la prima supplenza è a orario ridotto e la seconda è a orario intero, eccettuando il diritto al cosiddetto “completamento d’orario”.
  • Lasciare una supplenza breve per una supplenza annuale (al 30 giugno o al 31 agosto)
    • Lasciare una supplenza breve per una supplenza annuale al 30 giugno o al 31 agosto è sempre consentito, a patto che non avvenga oltre il 30 aprile.
  • iLasciare una supplenza “fino al termine delle lezioni” per una supplenza annuale (al 30 giugno o al 31 agosto)
    • Allo stesso modo, chi ha un incarico al 30 giugno non potrà lasciarlo per accettare una supplenza al 31 agosto, fatto salvo il diritto al “completamento d’orario”.

Lasciare una supplenza per un’altra

Supplenze da GAE

Terminiamo dando un occhio veloce a quanto accade infine per le convocazioni da GAE (“Graduatorie ad esaurimento”).

  • iLasciare supplenza dalle “Graduatorie di istituto” per una da GAE
  • Lasciare una supplenza da GAE per una dalle “Graduatorie di istituto”
    • Lasciare una supplenza dalle GI per una da GAE è sempre possibile, a prescindere dalla scadenza o dal quantitativo orario dell’incarico precedentemente accettato. Il contrario, invece, non è mai consentito.
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    1. Marinella

      Io non sono inserita in Terza Fascia e ho inviato candidatura MAD: valgono le stesse regole qui elencate?

      Grazie

      • senex

        Buongiorno Marinella.

        Sì, le “regole” di cui abbiamo parlato nell’articolo dipendono dal contratto che si è firmato e non dal canale di reclutamento.

        A risentirla, cordialmente.

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