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Ne ha dato notizia lo stesso parlamentare in quota PD Carmelo Miceli tramite il proprio profilo Facebook: la Commissione Cultura ha approvato l’emendamento per la riapertura III fascia Graduatorie di Istituto.
Identificato col numero 1.49 e firmato congiuntamente con l’on. Rosa Alba Testamento (M5S), l’emendamento sottolineava appunto la necessità di un’apertura della graduatoria a nuovi inserimenti.
Chi potrà inserirsi in III fascia a partire dall’a.s. 2020-2021
Al termine dell’attuale anno scolastico 2019-2020, tutti coloro che possono vantare – oltre al titolo di studio richiesto per insegnare – anche i famosi 24 CFU avranno dunque modo di inserirsi in III fascia.
Tale requisito non servirà ovviamente a chi risultava già presente negli elenchi: i precari storici potranno tutt’al più aggiornare il punteggio e/o cambiare provincia.
Le nuove graduatorie provinciali
Dall’anno venturo, l’idea del governo è quella di cambiare anche la logica delle convocazioni, istituendo delle graduatorie provinciali suddivise per CDC che serviranno a coprire le necessità per quanto concerne tutte le supplenze annuali (30/6 e 31/8).
Per quelle brevi si continuerà invece a compilare l’elenco di 20 istituti facenti parte la provincia nella quale il candidato ha presentato la domanda di inserimento, mentre per il sostegno verrà creata una graduatoria a sé cui potranno accedere i soli docenti in possesso del titolo di specializzazione.
L’emendamento 1.49 Testamento-Miceli
Si badi bene che il Decreto Scuola dovrà comunque essere approvato dal Parlamento affinché tali proposte diventino definitive (la discussione inizierà lunedì 25 novembre): in attesa di sapere come evolverà la questione, ecco dunque il testo dell’emendamento approvato.
Articolo 1-bis. (Disposizioni urgenti in materia di supplenze)
1. Al fine di ottimizzare l’attribuzione degli incarichi di supplenza, alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e in subordine si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis»;
b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Al fine di garantire la copertura delle supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso.»;
c) all’articolo 4, comma 5, le parole «da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «avente natura non regolamentare».
2. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all’attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.
3. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), individuano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.
4. L’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente: «In occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella predetta terza fascia ovvero ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».
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