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A.S. 2023-2024 supplenza annuale
Una questione su cui veniamo spesso interpellati dai lettori riguardo gli incarichi di supplenza: quanti punti si maturano in ciascun caso e, soprattutto, in quali circostanze tali incarichi si possono considerare “annuali”? La normativa non aiuta a dare risposte certe, e nelle stesse segreterie scolastiche permane il dubbio.
Nel tentativo di fare un po’ di chiarezza proviamo dunque ad analizzare quanto emanato negli ultimi vent’anni dal legislatore.
Che cosa dice la normativa
Facendo riferimento al D.L. n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, l’articolo 11 della legge 124/1999 specifica che
il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Tale disposizione viene ripresa anche nella nota MIUR 7526 del 24 luglio 2014, dove si ribadisce che
il servizio con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di 180 giorni, oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ovvero fino al termine delle attività nella scuola dell’infanzia.
Proroga o conferma?
Che cosa si intende, però, parlando di “servizio ininterrotto fino al termine degli scrutini finali”? Come purtroppo talvolta accade, la legge lascia spazio a diverse interpretazioni. La nota MIUR n° 9038 del giugno 2009 infatti prevede che
per il personale docente supplente temporaneo che si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione, bensì uno specifico contratto che per i giorni strettamente necessari includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale.
In pratica i docenti precari vengono semplicemente “riconvocati”, spezzando di fatto la continuità contrattuale fra il termine delle lezioni e gli adempimenti amministrativi previsti alla fine dell’anno scolastico.
Deroghe dall’articolo 37 CCNL Scuola
Come ribadito dalla nota MIUR n. 8556 del 10 giugno 2009, l’articolo 37 del CCNL Scuola prevede alcune deroghe: nel caso in cui il titolare di cattedra sia stato assente per un periodo di almeno 150 giorni – 90 nel caso della classi terminali, ossia le terze della scuola secondaria inferiore e le quinte della seconda superiore – e rientri dopo il 30 aprile, per assicurare la continuità didattica il supplente dev’essere mantenuto in servizio.
Non c’è insomma una “conferma” dell’incarico, bensì una vera e propria proroga del contratto che non comporterà dunque alcuna interruzione.
E per coloro che possono invece vantare un servizio ininterrotto fino agli scrutini attraverso la “somma” di contratti con diversi istituti?
In tal caso è opinione diffusa che l’incarico non si possa considerare “anno scolastico intero”, come si può leggere anche nelle FAQ Concorso Abilitati 2018 riportate qui sotto.
In attesa che il MIUR chiarisca una volta per tutte la questione, ci auguriamo ciascun caso possa essere gestito in accordo a indicazioni univoche e non ad interpretazioni personali.
SENEX
© Senex 2019 – Riproduzione riservata
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D. F.
Buonasera.
Scrivo perche temo che il mio punteggio non sia stato correttamente calcolato dall’USP: ho lavorato dal 22/09/23 al 31/01/24 sulla classe di concorso A011 e ho lavorato dal 01/02/24 al 08/06/24 su A013. Per quanto riguarda la cdc A011, in sede di compilazione dell’istanza ho dichiarato l’insegnamento su cui ho prestato servizio durante la prima parte dell’anno ma ho chiesto di far valere il punteggio su A013, considerato il fatto che successivamente ho lavorato su A013: l’ufficio scolastico ha calcolato però 8 punti per la prima supplenza, invece che 4 come mi aspettavo. Ho sbagliato io a valutare o loro?
Inoltre vorrei chiedere se posso far valere il servizio prestato dal primo febbraio come annualità per i prossimi concorsi (ho avuto un contratto dal 1/02 al 8/06, e poi contratti sprezzati per successivi scrutini).
Grazie
senex
Buongiorno a lei.
Il calcolo fatto dall’USP ci sembra corretto: se ha lavorato su A011 non può caricare il punteggio su A013 (se non per metà, considerandolo come servizio aspecifico).
Per quanto invece concerne l’annualità temiamo lei non possa farla valere perché c’è stata interruzione fra il contratto di supplenza e quelli relativi agli scrutini: è certamente una circostanza spiacevole, ma purtroppo il suo caso non rispetta quanto previsto dall’articolo 11 della legge 124/1999.
Cordialmente.
Emilia Castagnaro
Salve. Io ho tre contratti sulla stessa scuola, stesso servizio, così divisi: uno dal 2/2/2022 al 15/02/2022, il secondo dal 16/2 al 25/2 e il terzo dal 26/2 al 9/6/2022. Devo inserirli come unico, decorrente dal 2/2 al 9/6, o lasciarli spezzati come sono nel sistema?
senex
Emilia, buongiorno.
Se non ci sono interruzioni fra i tre contratto, confidiamo lei possa dichiarare un unico intervallo che va dal giorno della presa di servizio a quello in cui l’incarico è terminato.
Cordialmente.
Dario
Il servizio prestato ininterrottamente dal 24/01/2014 al 15/06/2014 come docente (inclusi scrutini) dà 12 punti di servizio?
senex
Dario, buongiorno.
Certo, se il servizio viene prestato ininterrottamente dal 1 febbraio (o qualunque data antedente, si intende) agli scrutini viene considerato annualità, in accordo ai riferimenti normativi citati nel presente articolo.
Cordialmente.
Marianna
Se invece c’è un giorno di sospensione tra il contratto fino a fine lezione e quello per gli scrutini? E’ considerata annualità?
senex
Purtroppo no, Marianna: come già detto ad un altro lettore, se c’è anche un solo giorno di interruzione fra i contratti non può essere considerata annualità, e il conteggio dei punti va fatto sui giorni effettivi.
Ci dispiace.
Annachiara
Salve, ho una domanda.
Ho diversi contatti in una scuola: dal 1 febbraio al 18 febbraio, dal 19 febbraio al 30 aprile e dal 3 maggio al 12 giugno (dovrei rientrare anche per gli scrutini del secondo quadrimestre). In questo caso come vengono valutati i punti della supplenza?
senex
Buongiorno Annachiara.
Se non ci sono interruzioni fra un contratto e l’altro (e neppure fra l’ultimo spezzone e gli scrutini) lei dovrebbe poter tranquillamente conteggiare il servizio come intera annualità.
Saluti.
Cinzia
Salve, io ho iniziato a gennaio fino alle termine delle lezioni (9 giugno). Gli scrutini saranno fatti il 10 per cui sarò convocata solo per quel giorno con un contratto specifico. Come viene calcolato il punteggio?
senex
Buongiorno Cinzia.
Se il suo contratto copre un periodo che va da gennaio al termine degli scrutini senza alcuna interruzione, lei può considerare tale servizio come “annualità” (in accordo a quanto indicato nel presente articolo).
Cordialmente.